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TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1.- E' costituita un'Associazione Culturale
denominata
"Coro Drammatico Renato Condoleo" (CDRC)
L'associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione è retta dal presente statuto e
dalle vigenti norme in materia.
L'associazione ha carattere apartitico e non violento.
L'associazione opera principalmente nella provincia di
Firenze ma può istituire uffici e filiali anche in altre
province.
Articolo 2.- L'Associazione culturale così
denominata
ha come finalità:
a) la divulgazione del metodo mimico di Orazio
Costa;
b) l'affermazione dello stesso metodo come strumento
privilegiato di formazione in tutte le discipline estetiche, con
particolare
iferimento al teatro, alle arti figurative e alla scrittura poetica,
narrativa
e drammatica;
b) la ricerca di affinamenti e di ulteriori approfondimenti
del suddetto metodo mimico;
c) l'indagine e la ricerca sulle interrelazioni
tra la mimica di Orazio Costa e discipline filosofiche e scientifiche,
con particolare riferimento alla semantica, alle neuroscienze, alle
scienze
cognitive e all'intelligenza artificiale.
Articolo 3.- L'Associazione Culturale "Coro Drammatico
Renato Condoleo" per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere
varie attività, in particolare essa si riserva di:
a) organizzare e promuovere attività di
formazione sul metodo mimico, corsi di più livelli, per
attori,
aspiranti attori, per professionisti nel campo dell'arte e
dell'insegnamento;
b) organizzare e promuovere pubbliche letture,
recital, spettacoli, esecuzioni di brani corali e ogni genere di
pubblica
dimostrazione al fine di appalesare l'efficacia del metodo suddetto;
c) organizzare e promuovere convegni, conferenze
dibattiti, proiezioni di film, istituzione di gruppi di ricerca;
d) pubblicare un bollettino, atti di convegni e
opere monografiche al fine di diffondere i risultati degli studi e
delle
ricerche compiute;
e) promuovere la produzione e la diffusione di
software e di materiale multimediale;
f) acquistare, vendere, affittare beni mobili e
immobili e intrattenere rapporti con enti e istituzioni pubbliche e
private
che possano favorire il raggiungimento delle finalità
dell'associazione,
nonché con associazioni che abbiano analoghe
finalità;
g) compiere ogni altra attività che possa
contribuire al raggiungimento dei fini statutari.
Articolo 4.- Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) le cariche esecutive dell'Associazione, cioè
il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore dell'Ufficio
dell'Associazione,
il Tesoriere, il
Responsabile Ufficio Stampa;
d) il Collegio dei Docenti.
TITOLO II
Diritti e Doveri dei Soci
Articolo 5.- L'Associazione Culturale "Coro Drammatico
Renato Condoleo" è aperta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e
gli ideali.
Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le
persone
giuridiche e le associazioni che ne abbiano fatto richiesta mediante
domanda
scritta al Consiglio direttivo e la cui domanda sia stata accolta,
nonché
i soci fondatori.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme
del presente statuto, il regolamento interno e le risoluzioni adottate
dai suoi organi.
I soci si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione
e a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei suoi fini
istituzionali. Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea;
è
esclusa ogni limitazione al diritto di voto.
E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo
in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Articolo 6.- I Soci si distinguono in:
a) soci aspiranti coreuti;
b) soci coreuti;
c) soci docenti;
d) soci scritturali;
e) soci equiparati.
Sono soci aspiranti coreuti i soci non ancora formati
al metodo mimico e che intendono apprenderlo; sono soci coreuti i soci
formati al
metodo mimico; sono soci docenti i soci coreuti che l'Associazione
ha abilitato all'insegnamento del metodo mimico; sono soci scritturali
i soci che, pur non essendo formati al metodo mimico, e pur non avendo
intenzione di attuare un percorso formativo in tal senso, condividono
tuttavia
le finalità e gli scopi dell'Associazione. Sono soci
equiparati
i soci fondatori e quei soci a cui il Consiglio Direttivo abbia
attribuito
tale qualifica scegliendoli tra coloro che abbiano ricoperto
diligentemente
una carica esecutiva per almeno un anno.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio
direttivo. Le qualifiche di "socio aspirante coreuta", di "socio
coreuta",
di "socio docente" e di "socio scritturale" sono attribuite
dal Collegio
dei docenti previa valutazione delle capacità personali del
richiedente.
Tale valutazione è inappellabile. La qualifica di "socio
equiparato"
viene attribuita dal Consiglio direttivo.
Articolo 7.- Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio direttivo, nonché di eventuali contributi mensili in corrispondenza dei corsi organizzati dall'Associazione. La quota associativa deve essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Tale quota non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 8.- I soci aspiranti coreuti hanno il diritto di partecipare, durante l'anno solare, a tutti i corsi di metodo mimico per il quale il Consiglio direttivo può deliberare il versamento di una quota mensile suppletiva. I soci aspiranti coreuti hanno il dovere di prendere parte ad almeno un corso per ogni anno solare.
Articolo 9.- I soci coreuti hanno il diritto di partecipare
agli spettacoli e ai recital del CDRC e di prendere parte a tutti i
corsi
di metodo mimico organizzati dal CDRC. I soci coreuti hanno
il dovere
di partecipare con continuità alle attività del
CDRC.
I soci coreuti si distinguono per anzianità
nella vita associativa; l'anzianità nella vita associativa
è
calcolata in base alla partecipazione
effettiva alle attività dell'Associazione, cioè
alle riunioni degli organi associativi, ai corsi, alle prove del Coro
Drammatico
e ai recital o agli
spettacoli dello stesso. Tale frequenza viene registrata
sul "Libro delle presenze".
Il regolamento interno fissa i parametri in base
a cui calcolare l'anzianità nell'Associazione.
Articolo 10.- I soci docenti hanno il dovere di insegnare ai soci del CDRC il metodo mimico.
Articolo 11.- La qualifica di socio può essere
perduta per:
a) morte del socio;
b) morosità nel pagamento della quota protratta
per oltre due mesi dalla sua scadenza;
c) recesso del socio;
d) grave e ripetuta negligenza nei propri doveri;
e) attività personale volta a contrastare
le finalità dell'associazione;
f) calunnia o atti violenti nei confronti di altri
soci.
Nei casi a) b) e c) la perdita della qualifica
di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Nei casi d)
e) ed
f) la perdita della qualifica di socio è deliberata dal
Collegio
dei Docenti che ne dà comunicazione al Consiglio direttivo.
Il regolamento
interno stabilisce i limiti e le condizioni specifiche entro cui tale
facoltà
si applica.
Il socio può in ogni tempo recedere
dall'Associazione
dandone comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio direttivo
entro
il 30
settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Il socio dimissionario non ha diritto al
rimborso della quota annua pagata né delle quote mensili
suppletive
eventualmente versate.
TITOLO III
L'assemblea dei soci
Articolo 12.- L'Assemblea dei soci è il momento
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci in
regola col pagamento della quota annuale; ogni socio ha diritto ad un
voto.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
dal
Vice-Presidente o dal membro più anziano in carica del
Consiglio.
Articolo 13.- L'assemblea è convocata dal
presidente
dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via
straordinaria
quando il presidente dell'Associazione o il Consiglio o il Collegio dei
Docenti o un terzo dei soci ne facciano richiesta.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso
all'albo della sede almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.
L'assemblea è valida se è presente
almeno un quarto dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Il
voto
è palese. Su decisione del Presidente e per argomenti di
particolare
importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti
e firmati dal Direttore dell'Uffico dell'Associazione e controfirmati
dal
Presidente.
Articolo 14.- Compiti dell'Assemblea sono:
a) eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio
dei Docenti;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) approvare il regolamento interno;
d) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine
del giorno.
L'Assemblea dei soci delibera sulle proposte di
modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea
in ogni caso non può modificare gli scopi e le
finalità dell'Associazione
indicati nell'articolo 2 del presente statuto.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono
valide se sono presenti i tre quarti dei soci e sono adottate col voto
favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
TITOLO IV
Il Consiglio direttivo
Articolo 15.- Il Consiglio direttivo e composto da tre
Consiglieri ed è nominato dall'Assemblea.
Almeno due terzi del Consiglio direttivo deve essere
composto da soci equiparati.
Il Consiglio direttivo dura in carica un anno.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro
impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio
direttivo
ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del
Consiglio
stesso. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino
alla
successiva assemblea ordinaria.
Articolo 16.- Il Consiglio direttivo è investito
di ogni potere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per
il conseguimento e l'attuazione degli scopi
dell'Associazione.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti
statutari ne stabilisce le modalità e le
responsabilità
di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sulle attività e le iniziative
dell'Associazione e sulla eventuale collaborazione con terzi;
c) stabilisce l'importo delle quote associative
annue e dei contributi mensili suppletivi in corrispondenza
della
partecipazione ai corsi
organizzati dall'Associazione;
d) decide sugli investimenti patrimoniali;
e) delibera sulle ammissioni dei soci;
f) predispone il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
g) può convocare l'Assemblea dei soci;
h) può segnalare al Collegio dei Docenti
ogni caso di violazione dello Statuto;
i) nomina e revoca il Presidente, il Vice-Presidente,
il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione, il Tesoriere, il
Responsabile
Ufficio stampa.
j) attribuisce la qualifica di socio equiparato
ai soci che, a suo insindacabile giudizio, abbiano ricoperto con
diligenza
una carica per un
anno.
Articolo 17.- Il Consiglio direttivo è presieduto
dal Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte
l'anno e tutte le volte che sia necessario.
Qualora una o più tra le cariche di Presidente,
Vice-Presidente, Direttore dell'Ufficio dell'Associazione, Tesoriere e
Responsabile dell'Ufficio Stampa siano stati attribuite a soci che non
sono membri del Consiglio Direttivo, tali soci, per la durata del loro
mandato, partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza
diritto
di voto.
Il Consiglio direttivo può esser convocato:
a) dal Presidente dell'Associazione;
c) dall'Assemblea, qualora ne facciano richiesta
motivata e scritta la
metà dei soci;
d) dal Collegio dei Docenti.
Articolo 18.- Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto
dal presidente del Consiglio stesso.
TITOLO V
Il Presidente dell'Associazione
Articolo 19.- Il Presidente dell'Associazione è
eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica un anno e può
essere
rieletto.
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta,
a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente
dell'Associazione questi viene sostituito dal Vice-Presidente.
Articolo 20.- Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci,
il Consiglio direttivo, cura l'attuazione delle sue delibere, e segnala
al Collegio dei Docenti ogni caso di violazione dello Statuto.
Egli è responsabile del buon andamento e
della direzione dell'Associazione e svolge un compito di supervisione
sulle
altre cariche
esecutive.
TITOLO VI
Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione
Articolo 21.- Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione
è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica un anno.
Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione dirige
gli uffici dell'Associazione.
Compiti del Direttore dell'Ufficio dell'Associazione
sono:
a) partecipare alle sedute del Consiglio direttivo,
del Collegio dei Docenti e dell'Assemblea dei soci, redigere
e sottoscrivere
i verbali;
b) aggiornare il "registro dei soci";
c) aggiornare il "registro delle presenze" e determinare,
sulla base del regolamento interno, l'anzianità dei soci
coreuti;
c) provvedere ad affiggere all'albo della sede
l'avviso pubblico per le convocazioni dell'Assemblea e per
tutte
le comunicazioni che i suoi organi intendano diramare;
d) provvedere alla firma della corrispondenza corrente.
TITOLO VII
Il Responsabile Ufficio Stampa
Articolo 22.- Il Responsabile Ufficio Stampa è
nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica un anno.
Egli avrà cura di mantenere contatti con
soggetti pubblici e privati, enti ed organizzazioni che interessano
l'attività
dell'Associazione. In particolare si occupa della gestione
dell'immagine
dell'Associazione e della pubblicità delle sue
attività.
TITOLO VIII
IL Tesoriere
Articolo 23.- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio
direttivo e dura in carica un'anno. Il Tesoriere tiene la
contabilità,
la cassa dell'Associazione e ne è personalmente
responsabile.
Le cariche di Presidente e di Tesoriere non sono
cumulabili.
TITOLO IX
Il Collegio dei Docenti
Articolo 24.- Il Collegio è composto da due soci
ed è eletto dall'Assemblea tra i soci docenti. Nel caso che
il numero
dei soci docenti sia inferiore a due, l'Assemblea elegge i membri
mancanti
tra i soci coreuti che abbiano maturato una maggiore
anzianità.
I soci coreuti che eventualmente entrano così a far parte
del Collegio
dei Docenti non assumono, per questo, la qualifica di "socio docente".
Il Collegio dei docenti dura in carica un anno.
Al termine del mandato i membri del Collegio possono essere rieletti.
Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro
impedimento di uno o più dei suoi membri, il Collegio dei
Docenti
ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del
Collegio
stesso; il socio da cooptare viene scelto tra i soci docenti oppure, se
risultasse impossibile, tra i soci coreuti che abbiano maturato una
maggiore
anzianità.
Articolo 25
Il Collegio dei Docenti è l'organo preposto a
vigilare sul rispetto delle finalità dell'Associazione
previste
dal presente statuto.
In particolare il Collegio dei Docenti:
a) delibera l'attribuzione delle qualifiche di
"socio aspirante coreuta", di "socio coreuta", di "socio docente" e di
"socio scritturale" e ne dà comunicazione al Direttore
dell'Ufficio
dell'Associazione e al Consiglio Direttivo;
b) delibera la perdita della qualifica di socio
nei casi di grave negligenza, di attività personale in
contrasto
con le finalità dell'associazione e di calunnia o atti
violenti
nei confronti degli altri soci. Il Collegio dei Docenti dà
comunicazione
dell'avvenuta esclusione al Direttore dell'Ufficio dell'Associazione e
al Consiglio Direttivo.
c) elegge il "Direttore del Coro", ovvero la persona
che dirige, durante le pubbliche esecuzioni, spettacoli o recital, il
Coro
Drammatico Renato Condoleo.
d) vigila sulla coerenza delle delibere del Consiglio
direttivo rispetto alle finalità dell'Associazione. Qualora
ritenga
che una delibera del Consiglio direttivo sia in contrasto con le
finalità
e lo spirito dell'Associazione, è facoltà del
Collegio dei
Docenti impugnare la suddetta delibera. In caso di impugnazione, gli
effetti
della delibera impugnata devono essere considerati nulli per un periodo
di tempo di quattro mesi. Qualora, entro tale periodo, il Consiglio
direttivo
non abbia ritirato o emendato la suddetta delibera, questa viene
presentata
all'Assemblea dei soci affinché l'Assemblea esprima il
proprio parere.
Qualora il parere sia positivo la delibera diviene a tutti gli effetti
esecutiva. In caso contrario il Consiglio direttivo
è dichiarato decaduto e si procede, nella stessa sessione
dell'Assemblea,
all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
Articolo 26.- Il Collegio dei docenti si riunisce almeno
due volte l'anno e tutte le volte che sia necessario.
Esso può essere convocato:
a) dal Presidente dell'associazione;
b) da uno dei suoi membri;
c) da qualsiasi socio dell'Associazione che dichiari
di essere stato soggetto a calunnia o a violenza fisica da
parte
di un altro socio
dell'Associazione.
Le riunioni del Collegio dei Docenti sono valide se entrambi
i suoi membri sono presenti.
Le delibere del Collegio dei Docenti sono prese
all'unanimità dei suoi membri.
TITOLO X
Il patrimonio
Articolo 27.- Le entrate dell'Associazione sono costituite
da:
a) quote annuali di Associazione;
b) contributi mensili suppletivi in corrispondenza
della partecipazione ai corsi organizzati dall'Associazione;
c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci
o terzi;
d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
e) ogni altro tipo di entrate.
Articolo 28.- Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Consiglio
direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce
l'ammontare
delle quote di associazione per l'anno successivo.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Articolo 29.- Tutte le cariche sono gratuite.
Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
TITOLO XI
Scioglimento
Articolo 30.- Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità
prescritte
dall'articolo 14 del presente statuto. L'assemblea
provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a
carico
degli associati.
Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto
ad altra associazione che abbia finalità analoghe o ai fini
di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma
190 della legge 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
TITOLO XII
Disposizioni generali
Articolo 31.- Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme di legge vigenti in materia.