Lo statuto del CDRC
Coro Drammatico "Renato Condoleo"
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1.- E' costituita un'Associazione Culturale denominata
"Coro Drammatico Renato Condoleo" (CDRC)
L'associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in
materia.
L'associazione ha carattere apartitico e non violento.
L'associazione opera principalmente nella provincia di Firenze ma
può istituire uffici e filiali anche in altre province.
Articolo 2.- L'Associazione culturale così denominata ha come
finalità:
a) la divulgazione del metodo mimico di Orazio Costa;
b) l'affermazione dello stesso metodo come strumento privilegiato
di formazione in tutte le discipline estetiche, con particolare
iferimento al teatro, alle arti figurative e alla scrittura poetica,
narrativa e drammatica;
b) la ricerca di affinamenti e di ulteriori approfondimenti del
suddetto metodo mimico;
c) l'indagine e la ricerca sulle interrelazioni tra la mimica di
Orazio Costa e discipline filosofiche e scientifiche, con
particolare riferimento alla semantica, alle neuroscienze, alle
scienze cognitive e all'intelligenza artificiale.
Articolo 3.- L'Associazione Culturale "Coro Drammatico Renato
Condoleo" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere
varie attività, in particolare essa si riserva di:
a) organizzare e promuovere attività di formazione sul metodo
mimico, corsi di più livelli, per attori, aspiranti attori, per
professionisti nel campo dell'arte e dell'insegnamento;
b) organizzare e promuovere pubbliche letture, recital, spettacoli,
esecuzioni di brani corali e ogni genere di pubblica dimostrazione
al fine di appalesare l'efficacia del metodo suddetto;
c) organizzare e promuovere convegni, conferenze dibattiti,
proiezioni di film, istituzione di gruppi di ricerca;
d) pubblicare un bollettino, atti di convegni e opere monografiche
al fine di diffondere i risultati degli studi e delle ricerche
compiute;
e) promuovere la produzione e la diffusione di software e di
materiale multimediale;
f) acquistare, vendere, affittare beni mobili e immobili e
intrattenere rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private che
possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'associazione,
nonché con associazioni che abbiano analoghe finalità;
g) compiere ogni altra attività che possa contribuire al
raggiungimento dei fini statutari.
Articolo 4.- Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) le cariche esecutive dell'Associazione, cioè il Presidente, il
Vice-Presidente, il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione, il
Tesoriere, il Responsabile Ufficio Stampa;
d) il Collegio dei Docenti.
TITOLO II
Diritti e Doveri dei Soci
Articolo 5.- L'Associazione Culturale "Coro Drammatico Renato
Condoleo" è aperta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo
spirito e gli ideali. Sono soci dell'Associazione tutte le
persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni che ne
abbiano fatto richiesta mediante domanda scritta al Consiglio
direttivo e la cui domanda sia stata accolta, nonché i soci
fondatori.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto, il regolamento interno e le risoluzioni adottate dai suoi
organi.
I soci si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione e a
prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei suoi fini
istituzionali. Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea; è
esclusa ogni limitazione al diritto di voto.
E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6.- I Soci si distinguono in:
a) soci aspiranti coreuti;
b) soci coreuti;
c) soci docenti;
d) soci scritturali;
e) soci equiparati.
Sono soci aspiranti coreuti i soci non ancora formati al metodo
mimico e che intendono apprenderlo; sono soci coreuti i soci formati
al metodo mimico; sono soci docenti i soci coreuti che
l'Associazione ha abilitato all'insegnamento del metodo mimico; sono
soci scritturali i soci che, pur non essendo formati al metodo
mimico, e pur non avendo intenzione di attuare un percorso formativo
in tal senso, condividono tuttavia le finalità e gli scopi
dell'Associazione. Sono soci equiparati i soci fondatori e quei soci
a cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica
scegliendoli tra coloro che abbiano ricoperto diligentemente una
carica esecutiva per almeno un anno.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Le
qualifiche di "socio aspirante coreuta", di "socio coreuta", di
"socio docente" e di "socio scritturale" sono attribuite dal
Collegio dei docenti previa valutazione delle capacità personali del
richiedente. Tale valutazione è inappellabile. La qualifica di
"socio equiparato" viene attribuita dal Consiglio direttivo.
Articolo 7.- Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota
annua il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio
direttivo, nonché di eventuali contributi mensili in corrispondenza
dei corsi organizzati dall'Associazione. La quota associativa deve
essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Tale quota
non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte.
Articolo 8.- I soci aspiranti coreuti hanno il diritto di
partecipare, durante l'anno solare, a tutti i corsi di metodo mimico
per il quale il Consiglio direttivo può deliberare il versamento di
una quota mensile suppletiva. I soci aspiranti coreuti hanno il
dovere di prendere parte ad almeno un corso per ogni anno solare.
Articolo 9.- I soci coreuti hanno il diritto di partecipare agli
spettacoli e ai recital del CDRC e di prendere parte a tutti i corsi
di metodo mimico organizzati dal CDRC. I soci coreuti hanno il
dovere di partecipare con continuità alle attività del CDRC.
I soci coreuti si distinguono per anzianità nella vita associativa;
l'anzianità nella vita associativa è calcolata in base alla
partecipazione effettiva alle attività dell'Associazione, cioè alle
riunioni degli organi associativi, ai corsi, alle prove del Coro
Drammatico e ai recital o agli spettacoli dello stesso. Tale
frequenza viene registrata sul "Libro delle presenze".
Il regolamento interno fissa i parametri in base a cui calcolare
l'anzianità nell'Associazione.
Articolo 10.- I soci docenti hanno il dovere di insegnare ai soci
del CDRC il metodo mimico.
Articolo 11.- La qualifica di socio può essere perduta per:
a) morte del socio;
b) morosità nel pagamento della quota protratta per oltre due mesi
dalla sua scadenza;
c) recesso del socio;
d) grave e ripetuta negligenza nei propri doveri;
e) attività personale volta a contrastare le finalità
dell'associazione;
f) calunnia o atti violenti nei confronti di altri soci.
Nei casi a) b) e c) la perdita della qualifica di socio è
deliberata dal Consiglio direttivo. Nei casi d) e) ed f) la perdita
della qualifica di socio è deliberata dal Collegio dei Docenti che
ne dà comunicazione al Consiglio direttivo. Il regolamento interno
stabilisce i limiti e le condizioni specifiche entro cui tale
facoltà si applica.
Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione dandone
comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio direttivo entro
il 30
settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Il socio dimissionario non ha diritto al
rimborso della quota annua pagata né delle quote mensili suppletive
eventualmente versate.
TITOLO III
L'assemblea dei soci
Articolo 12.- L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento
della quota annuale; ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal
Vice-Presidente o dal membro più anziano in carica del Consiglio.
Articolo 13.- L'assemblea è convocata dal presidente
dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via
straordinaria quando il presidente dell'Associazione o il Consiglio
o il Collegio dei Docenti o un terzo dei soci ne facciano richiesta.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della
sede almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.
L'assemblea è valida se è presente almeno un quarto dei soci e
delibera a maggioranza dei presenti. Il voto è palese. Su decisione
del Presidente e per argomenti di particolare importanza la
votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e firmati dal
Direttore dell'Uffico dell'Associazione e controfirmati dal
Presidente.
Articolo 14.- Compiti dell'Assemblea sono:
a) eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Docenti;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) approvare il regolamento interno;
d) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci delibera sulle proposte di modifiche dello
statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea in ogni
caso non può modificare gli scopi e le finalità dell'Associazione
indicati nell'articolo 2 del presente statuto.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono valide se sono
presenti i tre quarti dei soci e sono adottate col voto favorevole
dei tre quarti dei soci presenti.
TITOLO IV
Il Consiglio direttivo
Articolo 15.- Il Consiglio direttivo e composto da tre Consiglieri
ed è nominato dall'Assemblea.
Almeno due terzi del Consiglio direttivo deve essere composto da
soci equiparati.
Il Consiglio direttivo dura in carica un anno. Al termine del
mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di
uno o più dei suoi membri, il Consiglio direttivo ha facoltà di
procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso. I
consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva
assemblea ordinaria.
Articolo 16.- Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari ne
stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e
controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla
eventuale collaborazione con terzi;
c) stabilisce l'importo delle quote associative annue e dei
contributi mensili suppletivi in corrispondenza della
partecipazione ai corsi organizzati dall'Associazione;
d) decide sugli investimenti patrimoniali;
e) delibera sulle ammissioni dei soci;
f) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre all'Assemblea dei soci;
g) può convocare l'Assemblea dei soci;
h) può segnalare al Collegio dei Docenti ogni caso di violazione
dello Statuto;
i) nomina e revoca il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore
dell'Ufficio dell'Associazione, il Tesoriere, il Responsabile
Ufficio stampa.
j) attribuisce la qualifica di socio equiparato ai soci che, a suo
insindacabile giudizio, abbiano ricoperto con diligenza una carica
per un anno.
Articolo 17.- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente
dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte
le volte che sia necessario.
Qualora una o più tra le cariche di Presidente, Vice-Presidente,
Direttore dell'Ufficio dell'Associazione, Tesoriere e Responsabile
dell'Ufficio Stampa siano stati attribuite a soci che non sono
membri del Consiglio Direttivo, tali soci, per la durata del loro
mandato, partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza
diritto di voto.
Il Consiglio direttivo può esser convocato:
a) dal Presidente dell'Associazione;
c) dall'Assemblea, qualora ne facciano richiesta motivata e scritta
la
metà dei soci;
d) dal Collegio dei Docenti.
Articolo 18.- Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal
presidente del Consiglio stesso.
TITOLO V
Il Presidente dell'Associazione
Articolo 19.- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal
Consiglio direttivo, dura in carica un anno e può essere rieletto.
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli
effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente
dell'Associazione questi viene sostituito dal Vice-Presidente.
Articolo 20.- Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci, il
Consiglio direttivo, cura l'attuazione delle sue delibere, e segnala
al Collegio dei Docenti ogni caso di violazione dello Statuto.
Egli è responsabile del buon andamento e della direzione
dell'Associazione e svolge un compito di supervisione sulle altre
cariche esecutive.
TITOLO VI
Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione
Articolo 21.- Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione è
eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica un anno.
Il Direttore dell'Ufficio dell'Associazione dirige gli uffici
dell'Associazione.
Compiti del Direttore dell'Ufficio dell'Associazione sono:
a) partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, del Collegio
dei Docenti e dell'Assemblea dei soci, redigere e
sottoscrivere i verbali;
b) aggiornare il "registro dei soci";
c) aggiornare il "registro delle presenze" e determinare, sulla
base del regolamento interno, l'anzianità dei soci coreuti;
c) provvedere ad affiggere all'albo della sede l'avviso pubblico per le
convocazioni dell'Assemblea e per tutte le comunicazioni che i suoi
organi intendano diramare;
d) provvedere alla firma della corrispondenza corrente.
TITOLO VII
Il Responsabile Ufficio Stampa
Articolo 22.- Il Responsabile Ufficio Stampa è nominato dal
Consiglio direttivo e dura in carica un anno.
Egli avrà cura di mantenere contatti con soggetti pubblici e
privati, enti ed organizzazioni che interessano l'attività
dell'Associazione. In particolare si occupa della gestione
dell'immagine dell'Associazione e della pubblicità delle sue
attività.
TITOLO VIII
IL Tesoriere
Articolo 23.- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo e
dura in carica un'anno. Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa
dell'Associazione e ne è personalmente responsabile.
Le cariche di Presidente e di Tesoriere non sono cumulabili.
TITOLO IX
Il Collegio dei Docenti
Articolo 24.- Il Collegio è composto da due soci ed è eletto
dall'Assemblea tra i soci docenti. Nel caso che il numero dei soci
docenti sia inferiore a due, l'Assemblea elegge i membri mancanti
tra i soci coreuti che abbiano maturato una maggiore anzianità. I
soci coreuti che eventualmente entrano così a far parte del Collegio
dei Docenti non assumono, per questo, la qualifica di "socio
docente".
Il Collegio dei docenti dura in carica un anno. Al termine del mandato i
membri del Collegio possono essere rieletti.
Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di
uno o più dei suoi membri, il Collegio dei Docenti ha facoltà di
procedere per cooptazione all'integrazione del Collegio stesso; il
socio da cooptare viene scelto tra i soci docenti oppure, se
risultasse impossibile, tra i soci coreuti che abbiano maturato una
maggiore anzianità.
Articolo 25
Il Collegio dei Docenti è l'organo preposto a vigilare sul rispetto
delle finalità dell'Associazione previste dal presente statuto.
In particolare il Collegio dei Docenti:
a) delibera l'attribuzione delle qualifiche di "socio aspirante
coreuta", di "socio coreuta", di "socio docente" e di "socio
scritturale" e ne dà comunicazione al Direttore dell'Ufficio
dell'Associazione e al Consiglio Direttivo;
b) delibera la perdita della qualifica di socio nei casi di grave
negligenza, di attività personale in contrasto con le finalità
dell'associazione e di calunnia o atti violenti nei confronti degli
altri soci. Il Collegio dei Docenti dà comunicazione dell'avvenuta
esclusione al Direttore dell'Ufficio dell'Associazione e al
Consiglio Direttivo.
c) elegge il "Direttore del Coro", ovvero la persona che dirige,
durante le pubbliche esecuzioni, spettacoli o recital, il Coro
Drammatico Renato Condoleo.
d) vigila sulla coerenza delle delibere del Consiglio direttivo
rispetto alle finalità dell'Associazione. Qualora ritenga che una
delibera del Consiglio direttivo sia in contrasto con le finalità e
lo spirito dell'Associazione, è facoltà del Collegio dei Docenti
impugnare la suddetta delibera. In caso di impugnazione, gli effetti
della delibera impugnata devono essere considerati nulli per un
periodo di tempo di quattro mesi. Qualora, entro tale periodo, il
Consiglio direttivo non abbia ritirato o emendato la suddetta
delibera, questa viene presentata all'Assemblea dei soci affinché
l'Assemblea esprima il proprio parere. Qualora il parere sia
positivo la delibera diviene a tutti gli effetti esecutiva. In caso
contrario il Consiglio direttivo è dichiarato decaduto e si procede,
nella stessa sessione dell'Assemblea, all'elezione di un nuovo
Consiglio direttivo.
Articolo 26.- Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due
volte l'anno e tutte le volte che sia necessario.
Esso può essere convocato:
a) dal Presidente dell'associazione;
b) da uno dei suoi membri;
c) da qualsiasi socio dell'Associazione che dichiari di essere
stato soggetto a calunnia o a violenza fisica da parte di un
altro socio dell'Associazione.
Le riunioni del Collegio dei Docenti sono valide se entrambi i suoi
membri sono presenti.
Le delibere del Collegio dei Docenti sono prese all'unanimità dei
suoi membri.
TITOLO X
Il patrimonio
Articolo 27.- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote annuali di Associazione;
b) contributi mensili suppletivi in corrispondenza della
partecipazione ai corsi organizzati dall'Associazione;
c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o terzi;
d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
e) ogni altro tipo di entrate.
Articolo 28.- Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Consiglio
direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce
l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
Articolo 29.- Tutte le cariche sono gratuite.
Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
TITOLO XI
Scioglimento
Articolo 30.- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea dei soci secondo le modalità prescritte dall'articolo
14 del presente statuto. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.
Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra
associazione che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma
190 della legge 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
TITOLO XII
Disposizioni generali
Articolo 31.- Per quanto non previsto dal presente statuto si
osservano le norme di legge vigenti in materia.